Il condominio deve rilasciare annualmente le certificazioni relative:
- alle somme corrisposte nell’anno precedente e assoggettate a ritenuta;
- le somme per lavoro dipendente erogate entro il 12 gennaio dell’anno seguente.
Le certificazioni delle ritenute devono essere consegnate all’interessato:
- entro il 16 marzo ( nel caso di CU) dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti;
- entro il 31 ottobre ( nel caso di CUA) dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Le eventuali certificazioni da rilasciare al condominio sono:
- il CU (Certificazione Unica) se sono stati corrisposti compensi per lavoro dipendente o assimilato;
- la CUA (Certificazione Unica Autonomo) se sono stati corrisposti compensi per lavoro autonomo (ovvero prestazioni occasionali, provvigioni e compensi a professionisti e i contribuenti in regime forfettario) o per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi.
COMPENSI PER LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO
CU (Certificazione Unica)
Scadenza 16 marzo
COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO O PER PRESTAZIONI RELATIVE A CONTRATTO DI OPERE O SERVIZI
CUA (Certificazione Unica Autonomo)
Scadenza 31 ottobre
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