Il condominio come sostituto d’imposta è tenuto ad importanti adempimenti fiscali: operare e versare le ritenute di acconto, rilascio della certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate, nonché presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).
Al condominio è attribuito il codice fiscale previa comunicazione da parte dell’ amministratore all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo ad effettuare le ritenute si verifica, ad esempio:
1) in caso di corresponsione di somme o valori che costituiscono redditi di lavoro dipendente, come quelli pagati al portiere dello stabile o all’incaricato della pulizia se quest’ultimo intrattiene un rapporto di lavoro dipendente.
2) in caso di pagamenti di somme o valori che sono, invece, da qualificare come redditi di lavoro autonomo, come quelli pagati all’amministratore del condominio stesso (anche se a titolo di rimborso forfetario di spese); compensi corrisposti ad altri professionisti che hanno prestato la loro opera a favore del condominio ad esempio, prestazioni di ingegneri, geometri, ecc.).
Le ritenute si effettuano, a titolo d’acconto, all’atto del pagamento, nelle seguenti misure: redditi di lavoro dipendente secondo le aliquote Irpef; redditi di lavoro autonomo, anche occasionali: aliquota del 20%.
3) sulle corresponsioni di compensi relativi a contratti di appalto di opere e/o servizi, l’aliquota delle ritenuta è del 4%.
chi e’ soggetto agli obblighi di sotituzione d’imposta?
IL CONDOMINIO
chi adempie agli obblighi di sostituzione d’imposta?
L’AMMINISTRATORE
se l’amministratore non e’ stato nominato?
uno qualsiasi dei condomini
Responsabilità dell’obbligazione
Il sostituto di imposta è il condominio e non l’amministratore condominiale, ciò vuol dire che ciascun proprietario sarà responsabile in solido, ossia sarà soggetto, in caso di mancato pagamento, alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria
per l’intero. Spetterà poi al singolo condomino l’esercizio del diritto di rivalsa sugli altri.
Il soggetto incaricato in concreto ad assolvere gli adempimenti connessi alla funzione di sostituto d’imposta sarà di norma l’amministratore di condominio, peraltro già tenuto in forza di altre disposizioni di legge all’esecuzione degli adempimenti previsti in materia contributiva nei confronti degli istituti previdenziali. Come rilevato dall’Amministrazione nella Circolare n. 204/E/2000, “sarà comunque legittima una scelta diversa da parte del condominio stesso, volta ad attribuire tale compito ad un condomino” sebbene tale assunto meritidi essere rivisto in considerazione dell’espressa previsione di cui al nuovo art. 1130, n. 5, del codice civile, ai sensi del quale “l’amministratore deve […]eseguire gli adempimenti fiscali”
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