Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare un modello 770 Semplificato od ordinario già presentato, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini“.
Quando siano scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d’imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella “Dichiarazione integrativa“.
Presupposti
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. In proposito, si precisa che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni. In particolare, il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione:
| Nell’ipotesi di ravvedimento di cui all’articolo 13, D.Lgs. n. 472/1997 entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, purché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche, e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre alla corresponsione degli interessi dovuti per legge; |
| Nell’ipotesi prevista dall’articolo 2, comma 8, DPR n. 322/1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta presentando una successiva dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni; |
| Nell’ipotesi prevista dall’articolo 2, comma 8-bis, DPR n. 322/1998, entro il termine previsto per la presentazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggior debito d’imposta o un minor credito, producendo una successiva dichiarazione. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997. |
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