Se la dichiarazione originaria (o integrativa) è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta pari ad 1/10 di €. 258 (ossia pari a €. 25,00), ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.
Tardivo versamento di ritenute
In caso di omesso o tardivo versamento delle imposte è applicabile la sanzione pari al 30% dell’importo non versato (articolo 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997); il contribuente ha tuttavia la possibilità di sottrarsi a detta sanzione facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, e provvedendo dunque a sanare l’omissione con le modalità previste dall’articolo 13, D.Lgs. n. 472/1997.
Come rilevato, la regolarizzazione delle violazioni è consentita, specificamente, quando ricorrano tre condizioni essenziali:
- La mancata constatazione;
- L’assenza di accessi, ispezioni o verifiche in corso;
- L’assenza di altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti ecc.) di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
Quando sussistono preliminarmente le tre condizioni esposte, l’omissione può essere sanata con il versamento contestuale:
- Dell’importo dovuto;
- Degli interessi legali calcolati a giorni dalla data di scadenza a quella di effettivo pagamento;
- Della sanzione calcolata in misura ridotta rispetto a quella prevista.
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