Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare un modello 770 Semplificato od ordinario già presentato, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini“.
Quando siano scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d’imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella “Dichiarazione integrativa“.
Presupposti
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. In proposito, si precisa che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni. In particolare, il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione:
Nell’ipotesi di ravvedimento di cui all’articolo 13, D.Lgs. n. 472/1997 entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, purché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche, e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre alla corresponsione degli interessi dovuti per legge;
Nell’ipotesi prevista dall’articolo 2, comma 8, DPR n. 322/1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta presentando una successiva dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni;
Nell’ipotesi prevista dall’articolo 2, comma 8-bis, DPR n. 322/1998, entro il termine previsto per la presentazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggior debito d’imposta o un minor credito, producendo una successiva dichiarazione. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997.
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Il Condominio, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a presentare il Modello di dichiarazione 770, dove sono indicate le ritenute d’acconto operate nel corso dell’anno e le date dei relativi versamenti. In altre parole, il Modello 770 condominio è necessario in presenza di fatture oppure di parcelle con ritenuta d’acconto e al momento di effettuare il pagamento dei compensi dovuti ai propri fornitori o collaboratori, il condominio trattiene una percentuale delle cifre dovute e la versa tramite modello F24 all’Agenzia delle Entrate.
Il Modello 770 per i condomini è obbligatorio ormai da diversi anni e la sua obbligatorietà, come già anticipato nella parte iniziale di questo articolo, è dovuta soprattutto al fatto che il condominio potrebbe aver ricevuto delle fatture oppure delle parcelle con ritenuta d’acconto e dovrebbe quindi versare tale ritenuta all’erario.
Quadri del modello 770
Il Modello 770 Condominio, in linea di massima, si compone dei seguenti quadri:
Frontespizio
Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale
Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
Prospetto SS dati riassuntivi
Prospetto ST ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive
Prospetto SX riepilogo dei crediti e delle compensazioni
Quando presentare il modello 770?
La dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre di ogni anno.
Rispetto alla scadenza, il Modello di dichiarazione 770 condominio si considera:
tempestiva, se viene trasmessa entro il termine;
tardiva, entro 90 giorni dal termine;
omessa, oltre i 90 giorni dal termine.
La trasmissione tardiva, per essere considerata comunque valida, richiede il pagamento di una sanzione pari a 25 euro
Come presentare il modello 770?
Il Modello 770 deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Quanto costa il modello 770 condominio?
Il compenso richiesto da un Commercialista per fare il modello 770 condominio dipenderà da variabili quali l’area geografica di riferimento, il grado di esperienza dell’amministratore del condominio e il numero di fatture dei fornitori e collaboratori.
I costi che si dovrebbe sempre cercare di evitare sono quelli rappresentati dalle sanzioni con cui l’Agenzia delle Entrate punisce i sostituti di imposta che non rispettano i termini di presentazione del modello 770.
Quali sono le sanzioni in caso di omessa presentazione del 770?
Il condominio se non provvede alla presentazione del 770 nei tempi e nei modi richiesti è soggetto a sanzioni amministrative. Si possono presentare diversi casi:
Primo Caso: “Omessa presentazione della dichiarazione”
In caso di omessa presentazione della dichiarazione del condominio, è prevista una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250,00. Se poi la dichiarazione omessa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento notificata, la sanzione amministrativa si riduce della metà (dal 60% al 120% dell’ammontare delle ritenute non versate), con un minimo di euro 200,00.
Secondo Caso: “ Ammontare dei compensi dichiarati sia inferiore a quello accertato”
Nel caso in cui l’ammontare dei compensi dichiarati sia inferiore a quello accertato, è prevista la sanzione amministrativa dal 90% al 180% dell’importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250,00. Tale sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata con l’utilizzo di documentazione falsa, artifici, raggiri o condotte fraudolente.
Terzo Caso: “Ritenute sui compensi non dichiarate dal condominio”
Nel caso di ritenute sui compensi non dichiarate dal condominio ma solo versate, si applica la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.000. In aggiunta a tali sanzioni si applica, in ogni caso, la sanzione amministrativa di euro 50,00 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione.
Quarto Caso: “Ritenute versate e dichiarazione omessa presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo”
Qualora le ritenute siano state versate interamente e la dichiarazione omessa sia stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, si applica la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 500,00 oltre alla sanzione amministrativa di euro 25,00 per ogni percipiente.
Quinto Caso: “Omissione o tardiva presentazione attribuita agli intermediari incaricati”
Se l’omissione o la tardiva presentazione della dichiarazione è attribuibile agli intermediari incaricati, si applica a carico degli stessi la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164. Ovviamente, la sanzione si applica in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e atti che essi hanno assunto l’impegno a trasmettere.
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