Certificazioni Uniche

Il condominio deve rilasciare annualmente le certificazioni relative:

  • alle somme corrisposte nell’anno precedente e assoggettate a ritenuta;
  • le somme per lavoro dipendente erogate entro il 12 gennaio dell’anno seguente.

Le certificazioni delle ritenute devono essere consegnate all’interessato:

  • entro il 16 marzo ( nel caso di CU) dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti;
  • entro il 31 ottobre ( nel caso di CUA) dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Le eventuali certificazioni da rilasciare al condominio sono:

  • il CU (Certificazione Unica) se sono stati corrisposti compensi per lavoro dipendente o assimilato;
  • la CUA (Certificazione Unica Autonomo) se sono stati corrisposti compensi per lavoro autonomo (ovvero prestazioni occasionali, provvigioni e compensi a professionisti e i contribuenti in regime forfettario) o per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi.

COMPENSI PER LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO

CU (Certificazione Unica)
Scadenza 16 marzo

COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO O PER PRESTAZIONI RELATIVE A CONTRATTO DI OPERE O SERVIZI

CUA (Certificazione Unica Autonomo)
Scadenza 31 ottobre

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Il Condominio: Sostituto d’imposta

Il condominio come sostituto d’imposta è tenuto ad importanti adempimenti fiscali: operare e versare le ritenute di acconto, rilascio della certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate, nonché presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).
Al condominio è attribuito il codice fiscale previa comunicazione da parte dell’ amministratore all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo ad effettuare le ritenute si verifica, ad esempio:

1) in caso di corresponsione di somme o valori che costituiscono redditi di lavoro dipendente, come quelli pagati al portiere dello stabile o all’incaricato della pulizia se quest’ultimo intrattiene un rapporto di lavoro dipendente.
2) in caso di pagamenti di somme o valori che sono, invece, da qualificare come redditi di lavoro autonomo, come quelli pagati all’amministratore del condominio stesso (anche se a titolo di rimborso forfetario di spese); compensi corrisposti ad altri professionisti che hanno prestato la loro opera a favore del condominio ad esempio, prestazioni di ingegneri, geometri, ecc.).
Le ritenute si effettuano, a titolo d’acconto, all’atto del pagamento, nelle seguenti misure: redditi di lavoro dipendente secondo le aliquote Irpef; redditi di lavoro autonomo, anche occasionali: aliquota del 20%.
3) sulle corresponsioni di compensi relativi a contratti di appalto di opere e/o servizi, l’aliquota delle ritenuta è del 4%.

chi e’ soggetto agli obblighi di sotituzione d’imposta?

IL CONDOMINIO

chi adempie agli obblighi di sostituzione d’imposta?

L’AMMINISTRATORE

se l’amministratore non e’ stato nominato?

uno qualsiasi dei condomini

Responsabilità dell’obbligazione

Il sostituto di imposta è il condominio e non l’amministratore condominiale, ciò vuol dire che ciascun proprietario sarà responsabile in solido, ossia sarà soggetto, in caso di mancato pagamento, alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria
per l’intero. Spetterà poi al singolo condomino l’esercizio del diritto di rivalsa sugli altri.

Il soggetto incaricato in concreto ad assolvere gli adempimenti connessi alla funzione di sostituto d’imposta sarà di norma l’amministratore di condominio, peraltro già tenuto in forza di altre disposizioni di legge all’esecuzione degli adempimenti previsti in materia contributiva nei confronti degli istituti previdenziali. Come rilevato dall’Amministrazione nella Circolare n. 204/E/2000, “sarà comunque legittima una scelta diversa da parte del condominio stesso, volta ad attribuire tale compito ad un condomino” sebbene tale assunto meritidi essere rivisto in considerazione dell’espressa previsione di cui al nuovo art. 1130, n. 5, del codice civile, ai sensi del quale “l’amministratore deve […]eseguire gli adempimenti fiscali”

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FiscoeCondominio: Assistenza Fiscale agli Amministratori di condominio

FiscoeCondominio nasce da un team di professionisti con l’idea di offrire un servizio rapido e sicuro agli amministratori di condominio nella complessa attività fiscale dei condomini. Con la collaborazione dei nostri esperti, gli amministratori troveranno un supporto valido ed efficace che gli consentirà di ridurre i costi di gestione.
FiscoeCondominio è molto aggiornato a tutto il panorama fiscale condominiale e con il servizio “Fisco All Inclusive” garantisce assistenza agli amministratori di condominio con massima professionalità.

Perchè scegliere FiscoeCondominio?

L’attività di amministratore di condominio richiede una certa preparazione soprottutto sotto l’aspetto fiscale ed è necessario che tale mansione sia assunta da persone qualificate. In ottemperanza a tutte le norme sul fisco in materia condominiale, FiscoeCondominio è attrezzato all’invio telematico:

  • Modelli 770
  • Certificazioni Uniche
  • Pagamento ritenute con F24
  • Dichiarazioni di detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione edile e risparmio energetico

A chi è rivolto?

Il servizio di “Fisco All Inclusive” offerto da FiscoeCondominio è dedicato sia agli Amministratori di condominio che ai piccoli Condomini (che vogliono risparmiare il compenso di un amministratore esterno):

  • Amministratori di condominio che vogliono affidare in outsourcing la gestione fiscale degli adempimenti ad esperti di fiscalità in modo da aver più tempo per una buona gestione condominiale.
  • Piccoli condomini che gestiscono in autonomia l’attività di condominio senza l’ausilio di un Amministratore esterno, ma che comunque hanno l’esigenza di assistenza per gli adempimenti fiscali.

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