Le ritenute d’acconto e versamento con modello F24

Il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dai percipienti. La misura della ritenuta infatti varia in base al tipo di attività esercitata da colui che percepisce il reddito e dal tipo di regime fiscale a cui è assoggettato.
Analizziamo nel dettaglio i singoli casi.

Ritenuta d’acconto prestazioni di lavoro dipendente

Nel caso in cui il condominio decida di assumere un portinaio, sull’imponibile delle retribuzioni erogate si applica la disciplina di tassazione prevista per i redditi di lavoro dipendente (art. 23 del DPR n. 600/1973). L’importo Irpef trattenuto va versato, entro il 16 del mese successivo, con il codice tributo 1001.

Ritenuta d’acconto prestazioni di lavoro autonomo

All’atto del pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente, come sancito dall’art. 25 del DPR n. 600/1973, il condominio, è tenuto a trattenere una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, salvo in caso di appartenenza del percipiente a regimi di vantaggio.
A titolo semplificativo rientrato in tal caso: i compensi riconosciuti a professionisti come avvocati, ingegneri, geometri e architetti per le attività di assistenza e consulenza svolte in favore del condominio. Il condominio, anche in questo caso, le ritenute operate si versano, entro il giorno 16 del mese successivo, con il codice tributo 1040.

Ritenuta d’acconto su contratti di appalto di opere o servizi

Il condominio, nella sua veste di committente in relazione a contratti d’appalto stipulati per la realizzazione di opere o la somministrazione di servizi, deve ottemperare a quanto previsto dall’art. 25 -ter, commi 1 e 2 del DPR n. 600/1973 operando una ritenuta del 4% a titolo d’acconto all’atto del pagamento di corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi.
In sintesi, rientrano in tale ipotesi: le prestazioni per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici; le prestazioni di pulizia e la manutenzione di ascensori, giardini e altre parti comuni dell’edificio. La ritenuta non deve invece essere operata sui corrispettivi da contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e altre utenze, nonché sui contratti di assicurazione, di trasporto e simili.
Le ritenute devono essere versate mediante l’utilizzo del modello F24 intestato al condominio, entro il 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate con il codice tributo 1019 in relazione a percipienti soggetti passivi dell’IRPEF (es. ditte individuali) o con il codice tributo 1020 in merito a percipienti soggetti passivi dell’IRES (es. società di capitali).

Le ritenute alla fonte del 4% operate dal condominio sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, opere e servizi effettuati nell’esercizio d’impresa possono essere versate, quando l’ammontare delle ritenute stesse raggiunga l’importo di euro 500, entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ciascun anno.

Non soggetti a ritenute d’acconto

Se a percepire compensi professionali e/o corrispettivi per opere e servizi sono soggetti che hanno optato per il regime fiscale forfettario, non si applica alcuna ritenuta.

Tipologia di RitenutaPercentuale di RitenutaCodice tributo
Ritenuta d’acconto prestazioni di lavoro dipendenteAliquote IrpefCod. 1001
Ritenute d’acconto prestazioni di lavoro autonomo20%Cod. 1040
Ritenute d’acconto su contratti di appalto di opere o servizi4%Cod. 1019: soggetti passivi IRPEF
Cod. 1020: soggetti passivi IRES

Versamento delle ritenute da parte del condominio

In materia di modalità di versamento delle ritenute, l’amministratore vi dovrà provvedere, mediante modello F24 intestato al condominio, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione lavorativa.
Se il termine cade di sabato o di giorno festivo, il versamento si considera tempestivamente effettuato se eseguito il primo giorno lavorativo successivo.

Si segnala che si può procedere ai versamenti delle ritenute entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi nell’eventualità in cui il condominio, nell’anno:
– Eroghi compensi per prestazioni di lavoro autonomo a favore di non più di tre soggetti;
– Non effettui ritenute di acconto per un importo complessivo superiore a €. 1.032,92.

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Il Condominio: Sostituto d’imposta

Il condominio come sostituto d’imposta è tenuto ad importanti adempimenti fiscali: operare e versare le ritenute di acconto, rilascio della certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate, nonché presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).
Al condominio è attribuito il codice fiscale previa comunicazione da parte dell’ amministratore all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo ad effettuare le ritenute si verifica, ad esempio:

1) in caso di corresponsione di somme o valori che costituiscono redditi di lavoro dipendente, come quelli pagati al portiere dello stabile o all’incaricato della pulizia se quest’ultimo intrattiene un rapporto di lavoro dipendente.
2) in caso di pagamenti di somme o valori che sono, invece, da qualificare come redditi di lavoro autonomo, come quelli pagati all’amministratore del condominio stesso (anche se a titolo di rimborso forfetario di spese); compensi corrisposti ad altri professionisti che hanno prestato la loro opera a favore del condominio ad esempio, prestazioni di ingegneri, geometri, ecc.).
Le ritenute si effettuano, a titolo d’acconto, all’atto del pagamento, nelle seguenti misure: redditi di lavoro dipendente secondo le aliquote Irpef; redditi di lavoro autonomo, anche occasionali: aliquota del 20%.
3) sulle corresponsioni di compensi relativi a contratti di appalto di opere e/o servizi, l’aliquota delle ritenuta è del 4%.

chi e’ soggetto agli obblighi di sotituzione d’imposta?

IL CONDOMINIO

chi adempie agli obblighi di sostituzione d’imposta?

L’AMMINISTRATORE

se l’amministratore non e’ stato nominato?

uno qualsiasi dei condomini

Responsabilità dell’obbligazione

Il sostituto di imposta è il condominio e non l’amministratore condominiale, ciò vuol dire che ciascun proprietario sarà responsabile in solido, ossia sarà soggetto, in caso di mancato pagamento, alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria
per l’intero. Spetterà poi al singolo condomino l’esercizio del diritto di rivalsa sugli altri.

Il soggetto incaricato in concreto ad assolvere gli adempimenti connessi alla funzione di sostituto d’imposta sarà di norma l’amministratore di condominio, peraltro già tenuto in forza di altre disposizioni di legge all’esecuzione degli adempimenti previsti in materia contributiva nei confronti degli istituti previdenziali. Come rilevato dall’Amministrazione nella Circolare n. 204/E/2000, “sarà comunque legittima una scelta diversa da parte del condominio stesso, volta ad attribuire tale compito ad un condomino” sebbene tale assunto meritidi essere rivisto in considerazione dell’espressa previsione di cui al nuovo art. 1130, n. 5, del codice civile, ai sensi del quale “l’amministratore deve […]eseguire gli adempimenti fiscali”

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FiscoeCondominio: Assistenza Fiscale agli Amministratori di condominio

FiscoeCondominio nasce da un team di professionisti con l’idea di offrire un servizio rapido e sicuro agli amministratori di condominio nella complessa attività fiscale dei condomini. Con la collaborazione dei nostri esperti, gli amministratori troveranno un supporto valido ed efficace che gli consentirà di ridurre i costi di gestione.
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Perchè scegliere FiscoeCondominio?

L’attività di amministratore di condominio richiede una certa preparazione soprottutto sotto l’aspetto fiscale ed è necessario che tale mansione sia assunta da persone qualificate. In ottemperanza a tutte le norme sul fisco in materia condominiale, FiscoeCondominio è attrezzato all’invio telematico:

  • Modelli 770
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A chi è rivolto?

Il servizio di “Fisco All Inclusive” offerto da FiscoeCondominio è dedicato sia agli Amministratori di condominio che ai piccoli Condomini (che vogliono risparmiare il compenso di un amministratore esterno):

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