Ritenuta d’acconto: Ravvedimento Operoso

Se la dichiarazione originaria (o integrativa) è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta pari ad 1/10 di €. 258 (ossia pari a €. 25,00), ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.

Tardivo versamento di ritenute

In caso di omesso o tardivo versamento delle imposte è applicabile la sanzione pari al 30% dell’importo non versato (articolo 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997); il contribuente ha tuttavia la possibilità di sottrarsi a detta sanzione facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, e provvedendo dunque a sanare l’omissione con le modalità previste dall’articolo 13, D.Lgs. n. 472/1997.

Come rilevato, la regolarizzazione delle violazioni è consentita, specificamente, quando ricorrano tre condizioni essenziali:

  • La mancata constatazione;
  • L’assenza di accessi, ispezioni o verifiche in corso;
  • L’assenza di altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti ecc.) di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Quando sussistono preliminarmente le tre condizioni esposte, l’omissione può essere sanata con il versamento contestuale:

  • Dell’importo dovuto;
  • Degli interessi legali calcolati a giorni dalla data di scadenza a quella di effettivo pagamento;
  • Della sanzione calcolata in misura ridotta rispetto a quella prevista.

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Regime forfettario per gli amministratori di condominio

Per i professionisti può essere vantaggioso, se si possiedono i requisiti, aderire al c.d. Regime forfettario, disciplinato dalla Legge n.190/2014, così come modificata dalla Legge n.208/2015.
Il Regime forfettario è la scelta più favorevole se hai intenzione di svolgere un’attività come l’amministratore di condominio.

I principali vantaggi fiscali del Regime Forfettario

  • Applicazione del regime di cassa per la determinazione del reddito;
  • Determinazione dei costi dell’attività con metodo forfettario (indipendentemente dai costi sostenuti);
  • Esclusione dall’ambito di applicazione di: Imposta sul valore aggiunto (IVA); Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); Ritenute d’acconto; Possibilità di applicare (su opzione) la fatturazione elettronica per avere la possibilità di ridurre di un’annualità i tempi di accertamento.

Il regime di cassa per il reddito

Il reddito viene determinato esclusivamente in base al criterio di cassa. Ovvero sulla base dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta. A questo reddito è applicato un coefficiente di redditività, che tiene conto delle spese applicate in modo forfettario.
Al reddito imponibile così determinato è applicata un imposta sostitutiva del 5% (per i primi cinque anni), che poi a regime passa al 15%. Il pagamento delle imposte avviene con la dichiarazione dei redditi.
Le tasse che dovrai versare saranno calcolate sul tuo reddito imponibile, il quale si ottiene moltiplicando ai ricavi ottenuti, il coefficiente di redditività dell’86%.
La soglia di reddito del regime forfettario non può superare la soglia di reddito annuo di 65.000 euro.

Descrizione vociImporto
Fatturato annuo10.000 euro
Reddito lordo (86% del fatturato) 8.600 euro
Imposta sostitutiva
(5% per i primi 5 anni, 15% per gli anni successivi)
430 euro
Reddito al netto della tassazione 9.570 euro

Contributi previdenziali per gli Amministratori di condominio

L’amministratore di condominio professionista oltre agli aspetti fiscali deve verificare anche i propri obblighi previdenziali. Qualora l’amministratore di condominio eserciti come attività accessoria rispetto ad una principale per la quale versa già i contributi previdenziali, non ci sono particolarità. E’ il caso di avvocati, commercialisti che esercitano l’attività di amministratore di condominio. Questi soggetti, infatti, continueranno a versare i contributi previdenziali secondo quanto previsto dalla propria cassa di previdenza di appartenenza.

Iscrizione alla gestione separata

I soggetti che, invece, operano esclusivamente come amministratori di condominio devono fare i conti anche con gli adempimenti previdenziali, che si sostanziano nell’iscrizione alla Gestione separata INPS (Legge n. 335/95).

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